IL PARK HOTEL di BELLAMONTE

E' LIETO DI ANNUNCIARE AI PROPRI CLIENTI CHE
dal 2010 si è trasformato in AFFITTACAMERE con CUCINA


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BENVENUTI NEL TRENTINO ALTO ADIGE....
NEL "PARK HOTEL" DI BELLAMONTE (TN) Via del Valonat n. 4
IMMERSI IN UN PAESAGGIO DA FAVOLA NEL CUORE DELLE DOLOMITI,
TROVERETE SIMPATIA E CORDIALITA' E UNA STRAORDINARIA CUCINA BOLOGNESE


 PARK HOTEL

      English               Deutscke

Siamo a BELLAMONTE (TN), nel cuore delle Dolomiti, a 1373 mt. di altezza, ai confini con il Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino, tra Moena (la fata delle dolomiti) e San Martino di Castrozza (celebre per le sue Pale), vicino al lago di Paneveggio vero paradiso dei pescatori, in mezzo a foreste secolari di conifere, sulla statale n. 50 per il Passo Rolle.
Qui la simpatia e l' umanità di Giuliano Mascagni renderanno ancora più gradevole il vostro soggiorno, lui vi consiglierà i percorsi ed i siti più belli e sconosciuti del parco, lui vi dirà dove trovare e come riconoscere i funghi: i porcini e le mongaiole, gli ovoli e i finferli, le mazze di tamburo e i sanguinelli che crescono nei nostri boschi.
(Vedi normativa in vigore)

Nella stagione invernale, la seggiovia del Castelir permetterà agli appassionati di sciare lungo le piste del Carosello sciistico del Passo Lusia fino a Moena!....

Ma la sorpresa maggiore sarà scoprire proprio qui, nel cuore delle Dolomiti, la vera cucina tradizionale bolognese di Giuliano, basata su prodotti genuini e fatti in casa. Solo qui potrete gustare le sue lasagne verdi al ragu' , le sue tagliatelle fatte a mano o i tortellini e i passatelli in brodo di cappone, solo qui assaggerete piadine e crescentine a volontà, e grigliate di pesce e porcini fritti, per non parlare poi dei polli e delle faraone e delle tacchinelle ruspanti allevate nella sua fattoria e della squisitezza dei suoi dolci, delle sue raviole ripiene alla marmellata di cocomero e del suo gelato artigianale!... Insomma troverete qui in Trentino - Alto Adige un albergo per i veri appassionati della cucina bolognese e romagnola. E se vi piace il vino genuino, dovete proprio assaggiare il trebbiano frizzantino di Giuliano.
L'albergo a due stelle, è dotato di ampio parcheggio, giardino attrezzato con gazebo tavoli e sdraio, sala da pranzo, bar, taverna e sala T.V., tutte le camere sono confortevoli e dotate di servizi, telefono e balcone panoramico.



la Val di Fiemme è anche detta la "Porta delle Dolomiti"
Circondata dalla catena dei Lagorai a sud, dal gruppo Pala a Est e dal Massiccio del Latemar a nord, offre ottime possibilità di vacanze invernali per sciatori, fondisti e snowboarder.
La Val di Fiemme si estende per 35 km lungo il corso del fiume Avisio. A nord est si trova la Val di Fiè e a sud ovest la Valle di Cembra.
Gli amanti dello sci, del sole e della buona cucina troveranno qui in Val di Fiemme, circondati dalle Dolomiti, la località ideale per splendide vacanze sulla neve, nella calda accoglienza di baite e rifugi.
Storia e tradizione dello sci in Val di Fiemme.
Quella della Val di Fiemme è una comunità molto antica, formatasi già nel 1110, come testimoniano antichi atti dell’Arcivescovo di Trento. La sua storia molto antica ha fatto sì che nel centro storico fossero eretti anche edifici di pregio e chiese dalle architetture molto ricercate, come ad esempio il Santuario di Pietralba o la chiesa Parrocchiale.
Grazie alla posizione a nord nella zona di Cavalese sull’Alpe Cermis la neve è assicurata per buona parte dell’anno. La vista sulle Dolomiti da qui è davvero unica.
La Val di Fiemme è collegata con la seggiovia che si trova a Predazzo con l’area sciistica di Latemar. Un altro punto d’accesso al Massiccio del Latemar è da Pampeago. Per i principianti, il luogo migliore dove fare pratica con gli sci è il carosello sciistico di Bellamonte Alpe di Lusia.

BUONO SCONTO
 GIULIANO  SCONTO OFFERTA 'LAST MINUTE' RISERVATA AI VISITATORI
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(55 Euro in alta stagione).
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Tel. 0462 576159 - 0542 76164 (ore pasti)   - Fax 0462 576090


ECCO DOVE SIAMO E ALCUNE FOTO DELL'ALBERGO E DEI DINTORNI.

 INGRANDISCI MAPPA            PARK HOTEL VISTA LATERALE

 PARK HOTEL VISTA LATERALE

L' INGRESSO DELL'ALBERGO E GIULIANO con due porcini.
 L' ingresso    Giuliano

GIULIANO con i porcini trovati dai clienti Toscani il 21 luglio del 2005.
 Giuliano    Funghi porcini

Altri porcini e grigliata di pesce.
 Funghi porcini    Grigliata

Alcune sale del PARK HOTEL.
 SALOTTO    SALOTTO

 RECEPTION    SALA TV



LE BAITE DI BELLAMONTE.
 LE BAITE    INGRESSO

I PRATONI DEL LUSIA.
 I PRATI    I PRATI

DUE SCORCI DEL LAGO DI PANEVEGGIO.
 IL LAGO DI PANEVEGGIO    IL LAGO DI PANEVEGGIO

IL LAGO DI PANEVEGGIO, Paradiso dei pescatori.
 IL LAGO DI PANEVEGGIO

LE PALE DI SAN MARTINO.
 LE PALE DI S. MARTINO

LE PALE IN VARI MOMENTI DELLA GIORNATA.
 LE PALE DI S. MARTINO 1        LE PALE DI S. MARTINO 2        LE PALE DI S. MARTINO 3

Ricordatevi di prenotare in anticipo la vostra vacanza di sogno nelle Dolomiti.
Telefonate ai numeri 0462 576159 oppure 0542 76164 (ore pasti)

Per maggiori informazioni su Bellamonte e il Parco di Paneveggio, potete collegarvi
con
PARCO di PANEVEGGIO 
  www.parcopan.org
www.parcopan.org


WEBMASTER

    Das PARK HOTEL liegt inmitten der Natur und ist daher ideal für Exkursionen in die Bergwelt der nächsten Umgebung oder in die unverfälschte Landschaft des Naturparks Paneveggio. Im Winter wird es durch die Nahe zu dem Skizentrum Bellamonte - Lusia und Rolle-Pass zum idealen Ausgangpunkt für Skifahrer.
Das Park Hotel wird von der Familie geleitet un bietet eine - von den Besitzern selbst - gepflegte Küche, Komfortable un gemütliche Zimmer, allesamt mit eigenem Bad/WC, Telefon zum grossen Teil mit eigenem Balkon. Eine Hausbar und eine Wein-Stube mit einer angenehm einladenden Atmosphäre.



VAL DI FIEMME - Obereggen An der Nahtstelle von Südtirol und Trentino gelegen, wird das Fleimstal , das Val di Fiemme , auch "Tor zu den Dolomiten" genannt.
Umrahmt von der Lagorai-Kette im Süden, der Pala-Gruppe im Osten und dem Latemar-Massiv im Norden bietet es Skifahrern und Snowboardern weitläufige Pistenareale und Langläufern ein großartiges Loipennetz .
Auf 35 Kilometer Länge breitet sich längs des Flüsschens Avisio das Fleimstal aus. Nordöstlich setzt es sich mit dem Fassatal und südwestlich mit dem Valle di Cembra fort, sodass das Fleimstal im geographischen Sinn eigentlich nur den mittleren Teil der Avisio-Talsohle darstellt.
Skienthusiasten, Sonnenanbeter und Freunde der herzhaften Küche genießen in dieser Skiregion vor der großartigen Dolomiten-Kulisse Gleithänge und Tempostrecken ebenso wie urige Almhütten.
Geschichtliches und Tradition Das Fleimstal verfügte stets über ein gutes Gemeinwesen und bildete, obwohl es dem Erzbischof von Trient unterstand, ab 1110 eine vom herrschenden Feudalsystem befreite Quasirepublik - die Magnifica Comunità di Fiemme (Talgemeinschaft). Dass das Val di Fiemme von bäuerlichen Traditionen geprägt ist, können selbst einige aristokratische Gebäude nicht in Abrede stellen. Schönster und prächtigster, mit kunstvollen Verzierungen und Wappen geschmückter Palazzo ist der ehemalige Sommersitz der Trentiner Bischöfe (13. Jh.) in Cavalese, der seit 1850 den Repräsentationssitz der Talgemeinschaft bildet.
Dank der Nordlage herrschen auf Cavaleses Hausberg, der Alpe Cermis, bei atemberaubender Sicht auf die steinernen Zinnen der berühmtesten Dolomitenspitzen in der Regel sehr gute Schneeverhältnisse . Über Predazzo ist das Val di Fiemme via Kabinenbahn mit dem Ski Center Latemar verknüpft. Ein weiterer Einstieg in das Pistenrevier am Latemar-Massiv bietet sich Könnern und Genießern von Pampeago aus. Anfänger steuern oberhalb von Bellamonte die sonnenverwöhnten Südhänge der Alpe Lusia an.


    PARK HOTEL, nestling in a green landscape, is ideal for relaxing holidays or as a base for vigorous excursions in the surrounding mountains or in the uncontaminated landscape of the Natural Paneveggio Park. This family-run Hotel, in winter, its proximity to the Bellamonte - Lusia skiing Carousel and the Passo Rolle make ambitious aim for ski lovers.
The PARK HOTEL's Cuisine is personally attended to by the owners, the rooms are comfortable, with a balcony and all equipped with bathroom and telephone. The Park Hotel's Bar and Tavern feature a warm and inviting atmosphere.


Val di Fiemme Valley/ Obereggen Situated at the border between South Tyrol and Trentino, the Val di Fiemme Valley is also called the "gate to the Dolomites". Framed by the Lagorai mountain chain in the south, the Pala group in the East and the Latemar Massif in the north, the Val di Fiemme Valley offers extensive ski runs and a great cross-country trail net. Ski enthusiasts, sun adorers and friends of the traditional kitchen will enjoy this ski region just in front of the great Dolomites scenery. History and tradition Already in 1110 A.D. the Val di Fiemme Valley was considered kind of a republic. "Magnifica Comunità di Fiemme" was the name of the valley. Now the Val di Fiemme Valley is a part of the Trentino region and it is renowned for its rural traditions, cuisine and architecture. But there are also some aristocratic buildings: for example the Palazzo in Cavalese, where also the bishops of Trentino used to spend their summer holidays. Since 1850 the Palazzo has been the representative seat of the valley community. On Alpe Cermis – Cavalese’s local mountain - there are usually very good snow conditions. The great view to the most famous peaks of the Dolomites directly from the slopes also contributes to a perfect ski-day. Just above Predazzo the Val di Fiemme Valley is connected with the ski resort Latemar. Another gateway into the ski resort Latemar is in Pampeago. Beginners usually ski on the sunny southern ski runs of the Alpe Lusia above Bellamonte.


PARK HOTEL BELLAMONTE

HOTEL TRENTINO - HOTEL ALTO ADIGE
l'elenco completo deli alberghi di BELLAMONTE si può richiedere all' APT di Bellamonte - Predazzo Azienda Turistica e ai Consorzi PRO LOCO Bellamonte - Predazzo

Hotel Bellamonte - Alberghi - Bellamonte - Residence - Bellamonte - Bed & Breakfast - Bellamonte - Centri Benessere Bellamonte - Predazzo - VIllaggi Turistici Bellamonte - Predazzo




LA RACCOLTA DI FUNGHI IN TRENTINO ALTO ADIGE E' REGOLAMENTATA DA NORME PROVINCIALI.
La Provincia Autonoma di Trento ha disciplinato con apposite leggi la raccolta dei funghi.
LA LEGGE STABILISCE REGOLE E CRITERI DI COMPORTAMENTO PER I RACCOGLITORI DI FUNGHI.
RIASSUMENDO:


- la raccolta di funghi è consentita in tutti i giorni della settimana per una quantità massima di 2 chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai 10 anni;
- i bambini sotto i 10 anni possono raccogliere funghi solo se accompagnati da un familiare in possesso dei documenti necessari:
- il limite massimo di 2 chilogrammi non vale quando un solo fungo superasse questo peso;
- la raccolta di funghi è possibile solo durante il giorno, mentre è vietata dalle ore 19,00 fino alle 7,00;
- è vietato distruggere o danneggiare i funghi sul luogo di raccolta, così come usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi simili;
- è obbligatorio pulire sommariamente i funghi sul posto dove vengono raccolti e trasportarli soltanto con contenitori forati (cestelli);
- la raccolta di funghi è vietata nei parchi naturali e nelle eventuali zone interdette che devono essere adeguatamente segnalate;
- è vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori dei divieti di raccolta.

- Tutti i turisti per poter raccogliere funghi devono presentare apposita denuncia accompagnata dal pagamento di una somma che varia a seconda del periodo di durata della raccolta, è quindi necessario informarsi in loco.

Una recente proposta (sett. 2006) di modifica della legge provinciale riguarda gli ospiti degli alberghi che soggiornano almeno per una settimana. A questi turisti potrebbe essere data la possibilità di raccogliere funghi muniti di una semplice dichiarazione del titolare dell’esercizio.


Si allega il testo della legge Provinciale sulla raccolta dei funghi in Provincia di Trento.

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LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 16

Disciplina della raccolta dei funghi (1)

(b.u. 27 agosto 1991, n. 37. Errata corrige in b.u. 17 settembre 1991, n. 40)

Art. 1

Finalità

1.   La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di:

a)   conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;

b)   assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine.

Art. 2

Modalità di raccolta

1.   Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai dieci anni.

2.   I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare, fermo restando il limite massimo ammesso.

3.   Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

4.   È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

5.   È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

6.   È vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00 (2).

Art. 3

Denuncia per la raccolta

1.   Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia di Trento deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al medesimo comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.

2.   La Giunta provinciale determina, su proposta della sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e della delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM), l'ammontare della somma di cui al comma 1, differenziandone l'entità in relazione ai diversi periodi di raccolta. Il periodo minimo di raccolta è di una giornata, salva diversa determinazione del comune, da assumersi entro il 31 marzo di ogni anno, la quale comunque non può prevedere un periodo minimo superiore a tre giornate; tali determinazioni sono immediatamente trasmesse dai comuni al servizio competente in materia di foreste, che entro i trenta giorni successivi al predetto termine del 31 marzo provvede annualmente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dell'elenco dei comuni che hanno assunto la predetta determinazione.

3.   Il regolamento di esecuzione della presente legge determina le modalità per l'effettuazione della denuncia nonché quelle per il versamento della somma di cui al comma 1, prevedendo allo scopo anche l'adozione di appositi sistemi di automazione e i casi in cui la ricevuta dell'avvenuto versamento sostituisce la denuncia di cui al comma 1.

4.   Al fine di agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei, i comuni possono accordarsi per organizzare l'esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro carico dal presente articolo, avvalendosi anche dell'organizzazione turistica locale; in tal senso la denuncia di cui al comma 1 deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni interessati.

5.   omissis

6.   Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i cittadini residenti in un comune della provincia. Gli iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia sono equiparati ai residenti in un comune della provincia medesima. Non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorché non residenti in un comune della provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso.

7.   La qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica di proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona.

8.   Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza o l'attestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione (3).

Art. 4

Permessi speciali

1.   Il comune può rilasciare speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza.

2.   Tali permessi sono gratuiti, hanno validità annuale e per l'ambito territoriale di competenza del comune che li rilascia. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

3.   Speciali permessi a titolo gratuito possono essere rilasciati a gruppi micologici in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, svolti nel territorio provinciale e aventi carattere culturale, scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime.

Art. 5

Zone interdette alla raccolta

1.   Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta del servizio competente in materia di foreste o dei comuni interessati e sentiti i proprietari interessati. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione a carico dell'amministrazione provinciale lungo il perimetro del territorio interessato di cartelli indicatori.

2.   omissis

3.   Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi naturali provinciali possono essere istituite, ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, riserve speciali aventi specifica finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.

4.   La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a loro cura e spese di tabelle nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto.

5.   È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto. È comunque vietata la costituzione di riserve private di raccolta a pagamento (4).

Art. 6

Informazione

1.   L'informazione sull'attuazione della legislazione provinciale concernente la disciplina della raccolta dei funghi può essere affidata anche alle strutture della promozione turistica previste dalla vigente legislazione (5).

Art. 7

Vigilanza

1.   Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 8

Sanzioni

1.   Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a)   sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 120,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b)   sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dall'articolo 3, comma 1, o in caso di violazione dell'articolo 5, comma 4, primo periodo;

c)   sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1200,00 euro per chi violi l'articolo 5, comma 4, secondo periodo;

d)   sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 180,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

e)   sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5;

f)   sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 60,00 euro per chi violi l'articolo 2, commi 4, 5 e 6 (6).

2.   Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

3.   Per la violazione delle disposizioni della presente legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18.

4.   Le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimidazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b) e c) del comma 1 è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente della quantità di funghi detenuti.

5.   Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.

6.   L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste.

7.   Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 9

omissis (7)

Art. 10

Regolamento di esecuzione

1.   La Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione della presente legge sentiti gli organismi provinciali dell'ANCI e dell'UNCEM (8).

Art. 11

Norma abrogativa

1.   Sono abrogati gli articoli da 1 a 8 della legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20.

Allegato A) (articolo 3, comma 1)

omissis (9)

NOTE

(1)   Vedi anche, in materia, la deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1998, n. 6743 (b.u. 30 giugno 1998, n. 27)

(2)   Articolo così modificato dall'art. 63 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.

(3)   Articolo così modificato dall'art. 63 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, che fra il resto ha abrogato il comma 5, e dall'art. 39 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10.

(4)   Articolo così modificato dall'art. 63 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.

(5)   Articolo così modificato dall'art. 63 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.

(6)   Comma già modificato dall'art. 63 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, e così sostituito dall'art. 104, comma 1 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. Per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 2 del medesimo art. 104.

(7)   Articolo abrogato dall'art. 63 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.

(8)   Articolo così sostituito dall'art. 63 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8. Per il regolamento di esecuzione vedi il d.p.g.p. 11 luglio 1997, n. 8-52/Leg. Vedi anche la deliberazione della Giunta provinciale 6 giugno 1997, n. 5867 (b.u. 22 luglio 1997, n. 32).

(9)   Allegato abrogato dall'art. 63 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.