EMANUELA ELMO

STUDIO LEGALE AVVOCATO EMANUELA ELMO
BOLOGNA - Via de' Fusari, 6
P. IVA 00229571203


Lo studio dell' avvocato Emanuela Elmo, specializzata nel ramo civilistico, si occupa di:

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- CONSULTORIO

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INFORMATIVA DEONTOLOGICA

Il presente sito è stato realizzato in conformità agli artt. 17 e 19 del Codice Deontologico Forense (così come modificato dal CNF in data 26.10.2002), nonché nel rispetto del D.Lgs. 70/2003 emanato in attuazione della Dir. 2000/31/CE in materia di servizi della società dell'informazione.

L’autore è avvocato, iscritto al relativo Ordine Professionale di Bologna. Lo stesso si impegna a fornire prestazioni e servizi nel pieno rispetto delle norme deontologiche e in conformità alle tariffe forensi così come previste dal D.M. n°127/2004 (G.U. n°115 del 18 maggio 2004) in vigore dal 2 giugno 2004.

Il presente sito non costituisce in alcun modo pubblicità espressa od occulta dello studio legale, vietata dagli artt. 17 e 18 del Codice Deontologico Forense, ma carattere meramente informativo e divulgativo delle attività dello studio legale, nel rispetto della delibera del C.N.F. del 17/07/99 e dell’art.7 del Codice Deontologico Forense:

E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L’informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale
”.

ESTRATTO dal CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

ART. 17. - Informazioni sull’esercizio professionale. – È consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono. I - Quanto ai mezzi di informazione:

A) Devono ritenersi consentiti: ........
– i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.

B) Devono ritenersi vietati: ..........
– l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.

II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati: – i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata);
...........
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi: – indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza; – impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione; – indicazione della persona responsabile; – specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali; – indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.

C) Devono ritenersi vietati: – i dati che riguardano terze persone; – i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti); – le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge); – i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita); – le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti; – il fatturato individuale o dello studio; – le promesse di recupero; – l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico).

ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela. – È vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.



IL DECRETO BERSANI
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006
(Rettifica G.U. n. 159 del 11 luglio 2006)



TITOLO I

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ,
PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.




Sul decreto BERSANI sono nate tante polemiche e basta cercare su Internet per trovare tanti pareri discordi, comunque il decreto ha influito molto sulla possibilità di pubblicizzare con un sito internet la professione forense.


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